[1]Articolo XVI

[2]Il Governo italiano, cosciente degli sforzi fatti dal Governo tunisino nel campo della pesca, decide di contribuire, come contropartita ai permessi di pesca concessi secondo l'Articolo III dal Governo tunisino, alla realizzazione di progetti di sviluppo della pesca in Tunisia. Questo contributo fisso ammonta alla somma di 2.500.000.000 (duemiliardicinquecento milioni) di lire italiane per ogni anno, per la durata dell'Accordo. Tale somma sara' versata in due aliquote uguali, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 30 aprile.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxvi · fonte su Normattiva