Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello (allegato I) che e' parte integrante del presente accordo. Le navi da pesca italiane potranno ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' del presente accordo. L'autorizzazione speciale sara' valida a partire dal giorno in cui le competenti autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante l'apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art4 · fonte su Normattiva