[1]Articolo VIII

[2]Le imbarcazioni italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo devono, nelle zone di pesca indicate nel precedente Articolo I:

  • 1)Essere munite dell'autorizzazione speciale prevista dall'Articolo V come anche dei documenti di bordo regolamentari;
  • 2)Essere munite di estratti delle disposizioni dell'Accordo relative alle condizioni della pratica della pesca nel tipo autorizzato;
  • 3)Essere fornite degli strumenti che consentono la navigazione costiera di giorno e di notte;
  • 4)Segnalare la loro presenza durante la loro permanenza nelle zone di pesca:
  • a)di giorno mediante una bandiera gialla di cm 100 x 75 recante al centro un quadrato rosso di 40 cm di lato; tale bandiera verra' issata sull'albero di trinchetto o sull'albero unico;
  • b)di notte, oltre ai fanali regolamentari, mediante un fanale di colore rosso fissato in testa dell'albero di trinchetto o dell'albero unico al di sopra del fanale tricolore e visibile da una distanza minima di due miglia marine da tutte le latitudini.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artviii · fonte su Normattiva