1. L'attivita' di pesca delle navi portoghesi e' limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Possibilita' di pesca limitate alla cattura del mel e del suro nonche' il corrispondente numero di navi e le relative modalita' di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 3. Inoltre, tutte le possibilita' di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonche' il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attivita' di pesca portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonche' alla necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali e' soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe. 4. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
