[1]Articolo XIII

[2]Le Autorita' tunisine competenti potranno in ogni momento valersi del diritto di visita sulle imbarcazioni da pesca italiane che si trovino nelle zone di pesca menzionate nell'Articolo I del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxiii · fonte su Normattiva