[1]Articolo XIV

[2]La constatazione delle infrazioni e' di esclusiva competenza delle Autorita' tunisine. In caso d'infrazione rilevata contro imbarcazioni nelle zone di pesca aperte dal presente Accordo, le Autorita' tunisine competenti notificheranno nel piu' breve tempo possibile alle Autorita' consolari italiane una copia del verbale dell'infrazione e delle sue motivazioni. E' prevista una procedura di conciliazione prima della comparizione davanti al tribunale. Il comandante o l'armatore o il suo rappresentante, debitamente autorizzato, puo' depositare entro un termine di quindici giorni a partire dalla data di notifica del verbale al comandante dell'imbarcazione una richiesta di conciliazione transattiva presso il Ministero dell'agricoltura (Direzione Pesca). Il comandante della nave in infrazione potra' consegnare le sue osservazioni nelle forme previste dalla vigente legislazione tunisina. Quando un'imbarcazione italiana e' trattenuta dalle Autorita' tunisine, le Autorita' consolari italiane saranno, secondo gli usi internazionali, autorizzate ad entrare in contatto con il comandante e i membri dell'equipaggio e a prestar loro l'assistenza consolare d'uso. D'altro canto, il comandante dell'imbarcazione fermata e' autorizzato a comunicare con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxiv · fonte su Normattiva