[1]Articolo XVII

[2]Una Commissione mista composta di un numero uguale di rappresentanti per ognuno dei due Governi e' incaricata di seguire il buon funzionamento del presente Accordo. Detta Commissione si riunira', alternativamente in Tunisia e in Italia, due volte all'anno e ogni volta che una delle Parti lo riterra' necessario.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxvii · fonte su Normattiva