Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali. Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Testo vigente dal 18 luglio 2005
