Ciascuna delle due Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144~accordo-art7 · fonte su Normattiva