Ciascuna delle due Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
Testo vigente dal 2 novembre 2020
