[1]Protezione civile

[2]Le parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art47 · fonte su Normattiva