[1]Cooperazione finanziaria

[2]1.In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarita', la frode, la corruzione o qualsiasi altra attivita' illecita a danno degli interessi finanziari delle parti. 2.A tal fine, le autorita' competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorita' australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attivita' antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art59 · fonte su Normattiva