[1]Paragrafo 1. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in Italia, il cittadino svedese o italiano che si trasferisca dalla Svezia in Italia e che dopo il trasferimento abbia esplicato un'attivita' sottoposta a detta assicurazione, ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Svezia.

[2]Paragrafo 2. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione svedese contro la disoccupazione, il cittadino italiano o svedese che si trasferisca dall'Italia in Svezia ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Italia, dopo che si sia ottenuta l'approvazione al riguardo da parte della cassa svedese interessata e secondo le disposizioni che saranno da essa stabilite d'intesa con il competente istituto assicuratore italiano.

[3]Paragrafo 3. Il cittadino italiano che sia stato stabilmente occupato nella produzione svedese per almeno un anno ha diritto alle prestazioni previste nell'art. 1, paragrafo 1, numero 2, lettera l) alle stesse condizioni dei cittadini svedesi.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art16 · fonte del testo