[1]Paragrafo 1. Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i loro buoni uffici per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non da' luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorita' o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.

[2]Paragrafo 2. Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente fra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese.

[3]Paragrafo 3. Le Autorita' diplomatiche e consolari hanno la facolta' di intervenire direttamente presso le autorita' e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali, e di rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art18 · fonte del testo