Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, incaricati di collaborare fra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalita' per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonche' per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese contraente diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art17 · fonte del testo