Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorita' e agli enti competenti di tale Paese e' esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorita' e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art21 · fonte del testo