1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorita' e gli organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse della applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale. 2. Le autorita' competenti:
- a)prendono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalita' della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nel casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte;
- b)possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori;
- c)si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione della presente Convenzione;
- d)si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine "autorita' competente" designa: per quanto riguarda l'Italia: il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale; per quanto riguarda la Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
