[1]Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.

[2]Paragrafo 2. Nell'applicazione della presente Convenzione si terra' conto anche dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima della sua entrata in vigore.

[3]Paragrafo 3. Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda e' presentata entro un anno da tale data tale termine e' ridotto a tre mesi per cio' che riguarda le pensioni del popolo di Svezia. Se la domanda e' presentata oltre i termini predetti, la prestazione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' stata presentata.

[4]Paragrafo 4. La disposizione del paragrafo 1 non vale per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Svezia.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art28 · fonte del testo