La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo, mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art27 · fonte del testo