[1]Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay e relativo scambio di Note (Roma, 8 luglio 1959).

[2]ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

[3]I Governi della REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA DEL PARAGUAY, animati dal desiderio di rafforzare sempre piu' i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono i due Paesi, incoraggiati dalle ottime possibilita' che esistono di intensificare gli scambi commerciali italo-paraguaiani e di promuovere progetti che aiutino ambedue gli Stati a sviluppare le loro economie, hanno convenuto di addivenire alla conclusione del presente Accordo commerciale e, a tal fine, hanno designato i loro rispettivi Plenipotenziari come appresso:

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza il prof. Giuseppe Pella, Ministro per gli affari esteri

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY Sua Eccellenza il dott. Raul Sapena Pastor, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo I

[7]1. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare ed a portare al piu' alto livello possibile, in qualsiasi momento, l'intercambio commerciale fra i due Paesi. 2. A tale scopo le Parti contraenti tenderanno alla maggiore diversificazione possibile dei loro scambi, senza pregiudizio per la prosecuzione delle importazioni e delle esportazioni tradizionali dei due Paesi. 3. Qualora per la realizzazione dell'intercambio siano necessarie licenze d'importazione o di esportazione od altre prescrizioni, la relativa concessione verra' effettuata con la massima corretezza possibile, nello spirito che anima il presente Accordo e in conformita' delle norme vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~arti · fonte su Normattiva