[1]Articolo V

[2]Il trattamento della nazione piu' favorita previsto nel presente Accordo non si applichera':

  • 1)ai privilegi e vantaggi concessi o che potessero essere accordati in futuro della Repubblica italiana e dalla Repubblica del Paraguay ai Paesi che sono loro rispettivamente limitrofi, ne' ai privilegi e vantaggi analoghi che il Paraguay conceda o concedesse alla Repubblica orientale dell'Uruguay e che la Repubblica italiana conceda o concedesse alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Citta' del Vaticano ed al Regno Unito di Libia;
  • 2)ai vantaggi preferenziali che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti per facilitare l'intercambio commerciale di frontiera con i rispettivi Paesi limitrofi;
  • 3)ai privilegi e vantaggi che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di Accordi regionali conclusi o che fossero conclusi nel futuro, o in virtu' di Accordi provvisori tendenti alla istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o alla creazione di Accordi regionali;
  • 4)ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse in virtu' della sua partecipazione ad una comunita' istituita fra vari Paesi per organizzare in comune uno o diversi settori della produzione, del commercio o dei servizi, o che provveda alla loro sicurezza;
  • 5)ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti in. Amministrazione fiduciaria ad una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artv · fonte su Normattiva