[1]Articolo III

[2]Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti da importare nel territorio dell'altra Parte contraente non saranno sottoposti a imposte od altri tributi interni, di qualsiasi natura, diversi o piu' onerosi di quelli ai quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, provenienti da qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artiii · fonte su Normattiva