[1]Articolo III
[2]Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti da importare nel territorio dell'altra Parte contraente non saranno sottoposti a imposte od altri tributi interni, di qualsiasi natura, diversi o piu' onerosi di quelli ai quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, provenienti da qualsiasi terzo Paese.
Testo vigente dal 25 marzo 1961
