[1]Articolo IV

[2]1. Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti importati nel territorio dell'altra non saranno sottoposti ad un trattamento meno favorevole degli articoli di natura similare provenienti da, qualsiasi terzo Paese, per tutto quanto riguarda le leggi, i regolamenti e le prescrizioni in vigore per la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e il consumo di tali articoli nel mercato interno. 2. Nel caso che la Repubblica del Paraguay concedesse in futuro ad un terzo Paese la protezione, entro il suo territorio, delle denominazioni di origine, tale protezione sara' automaticamente estesa a favore dei prodotti originari della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artiv · fonte su Normattiva