Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una diScriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente. I prodotti asportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ritorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art32 · fonte su Normattiva