Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
