[1]Articolo XI

[2]1. Il presente Accordo avra' la durata di un anno a partire dal giorno della sua, entrata in vigore e sara' prorogato per tacita riconduzione per periodi di un anno Lino a che una delle Parti contraenti non lo denunci con preavviso di tre mesi. 2. La denuncia e la rescissione del presente Accordo non pregiudicheranno la validita' delle licenze d'importazione e d'esportazione concesse, ne' la normale definizione delle forniture di beni strumentali nei termini necessari per la loro fabbricazione, consegna e pagamento.

[3]In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo, in due esemplari egualmente autentici, nelle lingue italiana e spagnola, e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto a Roma l'otto luglio millenovecentocinquantanove. Per la Repubblica del Paraguay RAUL SAPENA PASTOR

[5]Per la Repubblica italiana PELLA

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artxi · fonte su Normattiva