[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un anno. Sara' successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

[2]FATTO a Roma il 29 luglio 1977, in due originali, dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica democratica tedesca

[4]Ambasciatore Mario Mondello, Klaus Gysi, Ambasciatore Direttore generale degli Affari Straordinario e Plenipotenziario Economici al Ministero degli della Repubblica democratica Affari Esteri tedesca nella Repubblica italiana

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art29 · fonte su Normattiva