[1]Il presente Accordo e concluso per un periodo di cinque anni ed e rinnovabile per tacita riconduzione. Ciascuna Parte contraente, tuttavia, potra' in qualunque momento notificare all'altra Parte contraente la propria decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente. Il presente Accordo potra' essere modificato di comune intesa in qualunque momento. Le modifiche entreranno in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate il compimento delle procedure interne previste dalle loro legislazioni. Il presente Accordo, entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto ad Algeri il 28 febbraio 1987 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art20 · fonte su Normattiva