1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali. 2. La decisione di cui al comma l di fare ricorso alle consegne controllate sara' presa caso per caso.
Testo vigente dal 29 maggio 2004
