[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN MATERIA DOGANALE
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,
[3]CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo;
[4]CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprieta' intellettuale;
[5]RICONOSCENDO la necessita' della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale;
[6]CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;
[7]TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
[8]TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunita' europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008;
[9]TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci;
[10]TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
[11]TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'Importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprieta' del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali;
[12]TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;
[13]TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
[14]hanno convenuto quanto segue:
[15]Articolo 1 DEFINIZIONI
[16]Ai fini del presente Accordo si intende per:
- 1)"Amministrazione doganale": nella Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che puo' avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze;
- 2)"legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonche' ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale;
- 3)"territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale;
- 4)"infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- 5)"informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonche' altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;
[17]6. "funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale;
[18]7. "persona": ogni persona fisica o giuridica;
[19]8. "dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
[20]9. "Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
[21]10. "Amministrazione adita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza;
[22]11. "catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
[23]12. "precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
[24]13. "stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
[25]14. "consegna controllata": la tecnica atta a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio doganale di un Paese sotto il controllo delle autorita' competenti di tale Paese che ne e' a conoscenza, allo scopo di svolgere indagini ed individuare le persone implicate nella perpetrazione del reato; e
[26]15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici": tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascun Paese come definiti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
