[1]in materia di appalti pubblici
[2]Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte (1), per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli.
[3]---------------------------
[4](1)A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il termine "aperte" non sara' inteso nel senso di "accesso".
Testo vigente dal 5 aprile 2006
