[1]in materia di proprieta' intellettuale

[2]Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attivita' culturali e creative e attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sara' volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente ai piu' elevati standard internazionali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art15 · fonte su Normattiva