[1]in materia di proprieta' intellettuale
[2]Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attivita' culturali e creative e attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sara' volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale conformemente ai piu' elevati standard internazionali.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
