[1]macroeconomico

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione e' volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune. 2. Le Parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' competenti in materia di macroeconomia e, come concordato tra le Parti, esso potra' comprendere settori come la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la stabilita' macroeconomica e il debito estero.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art32 · fonte su Normattiva