[1]nel settore dei dati statistici

[2]1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale e' quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, comprese la raccolta e la divulgazione dei dati statistici, allo scopo di individuare una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilita' tra le Parti e che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, piu' in generale, a qualsiasi settore che rientri nel presente accordo e che sia descrivibile in termini statistici. 2. La cooperazione potrebbe comprendere fra gli altri scambi a livello tecnico tra istituti statistici in Centroamerica e negli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi migliori e, se opportuno, compatibili di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art33 · fonte su Normattiva