[1]culturale

[2]1. Le Parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni. 2. L'obiettivo sara' promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi. 3. La cooperazione avverra' nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali. 4. Tale cooperazione potra' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:

  • a)la traduzione di opere letterarie;
  • b)la tutela, il restauro, il recupero e il rilancio del patrimonio culturale;
  • c)eventi culturali e iniziative collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore;
  • d)la promozione della diversita' culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani;
  • e)gli scambi tra giovani;
  • f)la prevenzione e l'eliminazione del traffico illecito del patrimonio culturale;
  • g)promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art40 · fonte su Normattiva