[1]in materia di salute

[2]1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario piu' sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare. 2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le Parti intendono potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria, la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono necessari partenariati con la societa' civile, le ONG e il settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilita' culturale dei paesi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art41 · fonte su Normattiva