[1]sociale

[2]1. Le Parti decidono di cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella societa'. Un'attenzione particolare sara' accordata alla necessita' di eliminare le disparita' di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra Parte. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare priorita' ai problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro. 3. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati. 4. Se opportuno, e nel rispetto delle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art42 · fonte su Normattiva