[1]istituzionale
[2]1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con l'America centrale del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. 2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti e con i singoli paesi membri dell'America centrale. 3. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvedera' ad elaborare disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati. 4. Verra' istituito un comitato consultivo misto, formato da rappresentanti del comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE), incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della societa' civile. 5. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive leggi costituzionali.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
