[1]istituzionale

[2]1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con la Comunita' andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunira' alternativamente nell'Unione europea e nella Comunita' andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvedera' ad elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati. 2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti, comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, e con i singoli paesi membri della Comunita' andina. 3. Verra' istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della societa' civile organizzata. 4. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento andino ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle prassi consolidate.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art52 · fonte su Normattiva