[1]Facilitazione della circolazione

[2](1) Nel rispetto della propria vigente legislazione interna, ciascuna Parte favorisce:

  • a)l'entrata e il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico, creativo ed artistico dell'altra Parte per la partecipazione alla realizzazione delle coproduzioni;
  • b)l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura necessaria per la produzione e per lo sfruttamento delle coproduzioni realizzate nel quadro del presente Accordo. (2) Le predette disposizioni saranno applicate anche nel caso delle coproduzioni multilaterali di cui all'art. 6.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art8 · fonte su Normattiva