[1]Articolo III
[2]Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalita' costituzionali delle Parti Contraenti, entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sara' effettuato a Roma. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni reddito maturato a datare dal 1 gennaio 1951.
Testo vigente dal 24 settembre 1962
