[1]Articolo III

[2]Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalita' costituzionali delle Parti Contraenti, entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sara' effettuato a Roma. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni reddito maturato a datare dal 1 gennaio 1951.

Testo vigente dal 24 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371~artiii · fonte su Normattiva