[1]Articolo IV

[2]Il presente Accordo, che avra' durata illimitata, potra' essere denunciato da ciascuna delle due parti contraenti entro il 30 giugno di ogni anno; in tal caso esso cessera' di avere vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Rio de Janeiro in doppio esemplare, nella lingue italiana e portoghese entrambi facenti ugualmente fede, il giorno quattro ottobre millenovecentocinquantasette.

[3]BLASCO LANZA D'AJETA

[4]JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARE

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Testo vigente dal 24 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1371~artiv · fonte su Normattiva