Articolo II
- a)Il Governo brasiliano esentera' tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Brasile, l'Italia e gli altri Paesi, effettuata da imprese italiane esercenti tale attivita', dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Brasile.
- b)il Governo italiano esentera' tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea fra l'Italia, il Brasile e gli altri Paesi, effettuata da imprese brasiliane esercenti tale attivita', dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Italia.
- c)L'esenzione delle imposte previste ai paragrafi precedenti si applica alle imprese di navigazione marittima ed aerea brasiliane e italiane a condizioni che le navi e gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalita' rispettivamente brasiliana o italiana.
Testo vigente dal 24 settembre 1962
