[1]Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di risarcimento di danni di guerra (Roma, 20 dicembre 1960)
[2]ACCORDO
[3]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA
[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, nell'intento di consentire che i cittadini, le societa' e gli enti dei due Paesi fruiscano delle provvidenze disposte in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra dalla legislazione dello Stato in cui si e' verificato il danno,
[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]I cittadini, le societa' e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle societa' ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 8 gennaio 1962
