[1]Articolo X
[2]Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualunque imposta sui utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.
Testo vigente dal 26 settembre 1962
