[1]Articolo XIII

[2](1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita' ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia. (2) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita', ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito. (3) In questo articolo: (a) Il termine "pensione" designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate; (b)Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato e determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxiii · fonte su Normattiva