[1]Articolo XIV

[2]I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una universita', un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxiv · fonte su Normattiva