[1]Articolo XIV
[2]I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una universita', un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.
Testo vigente dal 26 settembre 1962
