Art. 13 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori di cui assicura i rapporti sul piano internazionale, o ad uno o piu' di essi. 2. Detta dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero, e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
