1. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o in ogni altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori di cui assicura le relazioni a livello internazionale, o ad uno o a piu' di essi. 2. Detta dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;71~traduzione-art16 · fonte su Normattiva