Art. 14 (Convenzione)
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione, avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualsiasi momento alla scadenza del termine di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
