Art. 4 (Convenzione)
1. Tutte le iscrizioni da trascrivere sul modulo saranno scritte in caratteri latini e in stampatello; potranno inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'autorita' richiedente. 2. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' richiesta non sia in grado di compilare una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere sbarrata.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
